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Codice di Procedura Penale
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Art. 88 · Codice di Procedura Penale
Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile
2. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato escluso su richiesta della parte civile, questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.
3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.
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