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Codice di Procedura Civile
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Art. 88 · Codice di Procedura Civile
Dovere di lealtà e di probità
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 88
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