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Codice Civile
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Art. 88 · Codice Civile
Delitto
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 88
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