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Codice Civile
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Art. 879 · Codice Civile
Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa
Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 879
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