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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo II - Della proprietà › Capo II - Della proprietà fondiaria
Art. 874 · Codice Civile
Comunione forzosa del muro sul confine
Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l'altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Testo vigente
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