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Codice del Processo Amministrativo
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 87 · Codice del Processo Amministrativo
Udienze pubbliche e procedimenti in camera di consiglio
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio.
3. Nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a) e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. La camera di consiglio è fissata d'ufficio alla prima udienza utile successiva al trentesimo giorno decorrente dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori che ne fanno richiesta.
4. La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione.
4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell'arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l'ultimo periodo.
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