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Codice Civile
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Art. 865 · Codice Civile
Espropriazione per inosservanza degli obblighi
L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere offrendo opportune garanzie.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 865
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