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Codice del Processo Amministrativo
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Art. 86 · Codice del Processo Amministrativo
Procedimento di correzione
2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell'ordinanza che l'ha disposta.
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