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Costituzione
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 85 · Costituzione
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 85
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