Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo VIII bis - Dei procedimenti collettivi

Art. 840-terdecies · Codice di Procedura Civile

Esecuzione forzata collettiva

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840 octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840 octies, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840 novies, sesto e settimo comma.
Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840 novies, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840 novies, commi primo e secondo, hanno privilegio, nella misura del 75 per cento, sui beni oggetto dell'esecuzione.
Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 840-terdecies

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