Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo VIII bis - Dei procedimenti collettivi

Art. 840-duodecies · Codice di Procedura Civile

Adempimento spontaneo

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840 octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840 sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840 novies, sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840 undecies.
Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 840-duodecies

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