Portale dei Codici
Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 828 · Codice di Procedura Civile
Impugnazione per nullità
L'impugnazione non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.
Versione precedente
(mostra)
(nascondi)
fino al 28.02.2023
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 828
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
