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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 825 · Codice di Procedura Civile
Deposito del lodo
Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 825
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