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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo I - Dei beni › Capo II - Dei beni appartenenti allo stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici
Art. 825 · Codice Civile
Diritti demaniali su beni altrui
Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico, i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.
Testo vigente
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