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Codice Civile
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Art. 821 · Codice Civile
Acquisto dei frutti
Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.
I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 821
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