Portale dei Codici
Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 820 · Codice di Procedura Civile
Termini per la decisione
Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.
In ogni caso il termine può essere prorogato:
a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l'istanza può essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza.
Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:
a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 820
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
