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Codice di Procedura Civile
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Art. 816-sexies · Codice di Procedura Civile
Morte, estinzione o perdita di capacità della parte
Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 816-sexies
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