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Codice di Procedura Civile
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Art. 816 · Codice di Procedura Civile
Sede dell'arbitrato
Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa e' nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma.
Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 816
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