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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 814 · Codice di Procedura Civile
Diritti degli arbitri
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'art.825, quarto comma. Si applica l'art.830, quarto comma.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 814
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