Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo VIII - Dell'arbitrato › Capo II - Degli arbitri

Art. 814 · Codice di Procedura Civile

Diritti degli arbitri

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'art.825, quarto comma. Si applica l'art.830, quarto comma.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 814

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