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Codice di Procedura Civile
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Codice di Procedura Civile › Titolo VIII - Dell'arbitrato › Capo II - Degli arbitri
Art. 813 · Codice di Procedura Civile
Accettazione degli arbitri
L'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813 bis.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
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fino al 28.02.2023
Testo vigente
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