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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 810 · Codice di Procedura Civile
Nomina degli arbitri
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione d'arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. La nomina avviene nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione di arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
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fino al 28.02.2023
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 810 (1)
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