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Codice Civile
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Art. 81 · Codice Civile
Risarcimento dei danni
Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 81
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