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Codice Civile
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Art. 808 · Codice Civile
Effetti nei riguardi dei terzi
Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 808
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