Portale dei Codici
Codice Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 804 · Codice Civile
Termine per l'azione
Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 804
Nessun contributo cita ancora questo articolo.
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
