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Codice Civile
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Codice Civile › Titolo V - Delle donazioni › Capo IV - Della revocazione delle donazioni
Art. 801 · Codice Civile
Revocazione per ingratitudine
La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.
Testo vigente
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