Portale dei Codici
Codice di Procedura Penale
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 8 · Codice di Procedura Penale
Regole generali
2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.
3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.
4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 8 (3)
- Suicidio assistito e legge regionale sarda: la Corte costituzionale traccia il confine tra Stato e Regioni Giuseppe Ventrici
- Oltre l'interesse del distaccante: il nuovo distacco per salvaguardia occupazionale tra rischio penale e prospettive della vigilanza ispettiva Sebastiano Notaro
- L’accesso ai dati personali e la tutela della privacy nel contesto successorio alla luce della recente giurisprudenza Sofia Giancone
Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).
