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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 8 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)
Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito
2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l’applicazione del principio dell’equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 8 (2)
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