Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
Rivista scientifica di dottrina
e giurisprudenza
revisione tra pari in doppio cieco
3.998 contributi in archivio
245 autori · 20 settori scientifici

Portale dei Codici

Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere

Art. 796 · Codice di Procedura Civile

Giudice competente

Chi vuol far valere nella Repubblica una sentenza straniera deve proporre domanda mediante citazione 163 davanti alla corte di appello del luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.
La dichiarazione di efficacia può essere chiesta in via diplomatica, quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali oppure dalla reciprocità. In questo caso, se la parte interessata non ha costituito un procuratore, il presidente della corte di appello, su richiesta del pubblico ministero, nomina un curatore speciale per proporre la domanda.
L'intervento del pubblico ministero è sempre necessario.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 796

Nessun contributo cita ancora questo articolo.

Il testo delle leggi è di pubblico dominio (art. 5 l. 633/1941). Questo portale è uno strumento di consultazione e non è fonte ufficiale: per il testo vigente fa fede la Gazzetta Ufficiale (Normattiva).

Eventi& Bandi