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Codice di Procedura Civile
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Codice di Procedura Civile › Titolo VI - Del processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche
Art. 793 · Codice di Procedura Civile
Convocazione dei creditori
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
Testo vigente
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 793
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