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Codice di Procedura Penale
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Art. 79 · Codice di Procedura Penale
Termine per la costituzione di parte civile
2. I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti a pena di decadenza.
3. Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
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Fino al 29/12/2022
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