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Codice del Processo Amministrativo
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 79 · Codice del Processo Amministrativo
Sospensione e interruzione del processo
2. L'interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria.
3. Le ordinanze di sospensione emesse ai sensi dell'articolo 295 del codice di procedura civile sono appellabili. L'appello è deciso in camera di consiglio.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 79
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