Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo V - Dello scioglimento di comunioni

Art. 788 · Codice di Procedura Civile

Vendita di immobili

Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti.
Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 788

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