Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni › Capo V - Del curatore dell'eredità giacente

Art. 783 · Codice di Procedura Civile

Vendita di beni ereditari

La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario, salvo che il giudice, con decreto motivato non disponga altrimenti.
La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio soltanto nei casi di necessità o utilità evidente.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 783

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