Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni › Capo III - Dell'inventario

Art. 772 · Codice di Procedura Civile

Avviso dell'inizio dell'inventario

L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.
L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto del giudice per rappresentarli.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 772

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