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Codice Civile
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Art. 771 · Codice Civile
Donazione di beni futuri
Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 771
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