Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice Appalti (D.Lgs 36/2023) › DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE › Gli atti preparatori

Art. 77 · Codice Appalti (D.Lgs 36/2023)

Consultazioni preliminari di mercato

1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 77

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