Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni › Capo II - Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli

Art. 763 · Codice di Procedura Civile

Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 nn. 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell'articolo 754 può essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 763

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