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Codice Civile
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Art. 763 · Codice Civile
Rescissione per lesione
La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.
L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 763
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