Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile

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Codice Civile › Titolo IV - Della divisione › Capo IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 760 · Codice Civile

Inesigibilità di crediti

Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.
La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 760

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