Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IV - Della divisione › Capo IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 759 · Codice Civile

Evizione subita da un coerede

Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione.
Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere egualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 759

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