Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.

Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni › Capo II - Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli

Art. 758 · Codice di Procedura Civile

Cose su cui non si possono apporre i sigilli e cose deteriorabili

Se vi sono oggetti sui quali non è possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 758

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