Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice Civile › Titolo IV - Della divisione › Capo IV - Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 758 · Codice Civile

Garanzia tra coeredi

I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 758

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