Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Codice di Procedura Civile

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Codice di Procedura Civile › Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni › Capo II - Dell'apposizione e della rimozione dei sigilli

Art. 754 · Codice di Procedura Civile

Apposizioni d'ufficio

L'apposizione dei sigilli è disposta d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo;
2) se tra gli eredi vi sono minori o interdetti e manca il tutore o il curatore;
3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato.
La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1) e 2), se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3) i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 754

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