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Codice Civile
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Art. 751 · Codice Civile
Collazione del danaro
Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 751
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