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Codice di Procedura Civile
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Art. 750 · Codice di Procedura Civile
Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari
Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizionedel ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.
Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte di appello provvede con ordinanza non impugnabile previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.
Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del Codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 750
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