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Codice di Procedura Penale
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Art. 75 · Codice di Procedura Penale
Rapporti tra azione civile e azione penale
2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile.
3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 75
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