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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 747 · Codice di Procedura Civile
Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari
Nel caso in cui i beni appartengono a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare.
Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 739.
Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 747
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