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Codice di Procedura Civile
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Codice di Procedura Civile › Titolo III - Della copia e della collazione di atti pubblici
Art. 746 · Codice di Procedura Civile
Collazione di copie
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo 743 ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.
Testo vigente
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