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Codice di Procedura Civile
Testo vigente. Consultazione per i lettori di Cammino Diritto.
Art. 745 · Codice di Procedura Civile
Rifiuto o ritardo nel rilascio
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.
Il presidente , il pretore o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.
■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 745
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