Mar, 13 Ott 2026 · anno XII · fascicolo IV · mese X ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Costituzione › Titolo I - Il parlamento › Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 74 · Costituzione

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Testo vigente

■ Contributi di Cammino Diritto che citano l'art. 74

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